News su Catasto Impianti Termici Piemonte
Facciamo eco alle comunicazioni del Servizio Energia della Regione Piemonte, ritenendo utili le informazioni in essa contenute, non solo ai fini di una corretta manutenzione degli impianti ma anche come stimolo per dotarsi di un sistema di gestione agile e funzionale per il rispetto degli obblighi di legge, semplificando la gestione delle informazioni da raccogliere in campo e da spedire al CIT (Catasto Impianti Termici).
Respingimento degli allegati / Rapporti di controllo tecnico di efficienza energetica (REE)
Nel caso si riscontrino errori materiali sui Rapporti di controllo tecnico di Efficienza Energetica inviati (REE) trasmessi al CIT, non essendo possibile effettuare modifiche e/o correzioni, può essere richiesto il c.d. respingimento del REE al fine di sostituire il rapporto errato con uno corretto.
Tale richiesta deve essere fatta all’ente territorialmente competente (Provincia o Città Metropolitana) in base alla collocazione dell’impianto.
Si precisa tuttavia che la richiesta di respingimento:
- deve avvenire entro un periodo congruo alla verifica, da parte delmanutentore/installatore, dei dati contenuti nei rapporti trasmessi ecomunque non oltre i 60 giorni dalla data di compilazione delRapporto, termine fissato dalla DGR 13-381 del 6 ottobre 2014 perl’invio telematico del REE al CIT.
- può essere fatta solo dal soggetto che ha compilato e trasmesso ilrapporto.
Nei casi di subentro, e qualora il manutentore riscontri errori nella compilazione della scheda (GT, SC, GF, ecc.) e/o dei rapporti di controllo precedentemente caricati da altri soggetti è preferibile dismettere il componente e crearne uno nuovo su cui si andranno poi a caricare rapporti di controllo coerenti.
Ad esempio: la Ditta Alfa subentra nella manutenzione e controllodell’impianto termico con codice CIT 100100, a seguito dell’ispezione del gruppo termico si rileva che la potenza nominale e la marca non sono correttamente indicate sulla scheda GT1 e che i rapporti di controllo tecnico sono carenti per le prescrizioni, in quanto non risulta indicato che il generatore associato al GT1 non rispetta i parametri emissivi.
La Ditta Alfa dismette il GT1 e crea un GT2, descrive correttamente le caratteristiche tecniche e compila integralmente il rapporto indicando al responsabile che l’impianto rispetta le efficienze minime previste ma non i parametri emissivi in mg/kWh e che quindi dovrà essere sostituito.
In questo caso il manutentore non ha modificato l’operato altrui (di cui non è responsabile) ma ha descritto in modo più chiaro e reale la situazione in essere notificando al responsabile dell’impianto termico, a valle dell’accettazione controfirmata del REE, che esiste una criticità che deve essere risolta per evitare eventuali sanzioni.
Nuove sanzioni Impianti Termici
La legge regionale 16/2017 all’articolo 78 ha introdotto alcune nuove sanzioni collegate alla corretta manutenzione e controllo degli impianti termici:
- Se il Responsabile dell’impianto non fornisce al manutentore o all’installatore tutti i dati necessari(POD, PDR, dati catastali, ecc.) per la completa compilazione e il conseguente caricamento sul CIT (Catasto Impianti Termici) delLibretto di Impianto è passibile di una sanzione da euro 100 a euro900.
- Se l’installatore o il manutentore non provvedonoa caricare il Libretto di Impianto nel CIT entro i 60 giorni dallarealizzazione dell’impianto o dalla presa in carico di un impiantoesistente è passibile di una sanzione da euro 100 a euro 900.
- E’ stata inserita anche una sanzione per la scorretta esecuzione e/oil mancato caricamento telematico del REE (Rapporto di controllodell’Efficienza Energetica) nel CIT entro i 60 giorni dalla suaredazione (documento cartaceo controfirmato dal responsabiledell’impianto). L’importo di questa sanzione varia da un minimoeuro 100 ad un massimo di euro 900.
- Ulteriore sanzione inserita – da euro 100 a euro 450 – riguardal’omissione o il mancato rispetto dei termini previsti per lecomunicazioni obbligatorie che il Terzo Responsabile deve effettuare
alla Città Metropolitana o alla Provincia competente, ai sensi deldal DPR 74/2013 all’art.6, comma 5, in tema di:
– delega ricevuta su un impianto termico (obbligo di comunicazioneentro diecigiorni lavorativi);
– revoca o rinuncia all’incarico (entro due giorni lavorativi);
– decadenza per mancata rispondenza dell’impianto alle normevigenti(entro due giorni lavorativi). - Rimangono confermate le altre sanzioni previste nel quadro nazionale di riferimento sulla materia.
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